ART.4 L’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente art.3, potrà avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati.
ART.5
L’Associazione organizza e gestisce attività destinate alla formazione ed al perfezionamento degli amministratori, dei tecnici e del personale dipendente dalle cooperative, all’istruzione ed all’addestramento professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi, viaggi di studio ed ogni altra iniziativa culturale e di istruzione, attinenti agli scopi sociali. L’Associazione inoltre:
• organizza inchieste, convegni, corsi e centri di studio; • pubblica riviste e libri; • promuove contatti con gli organi legislativi, governativi, con enti locali ed internazionali, ecc., per la trattazione di questioni legislative, tecnico–economiche, burocratiche, ecc., inerenti i problemi della cooperazione.
ART.6
L’Associazione curerà particolarmente la presenza della cooperazione italiana nelle attività previste dalla Comunità Economica Europea curando ogni iniziativa idonea al riguardo.
ART.7
Possono associarsi le cooperative ed i consorzi che accettino le norme del presente Statuto. L’ammissione dei soci è deliberata inappellabilmente dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’Ente interessato. La domanda d’ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) una copia conforme all’atto sostitutivo sociale, con tutte le eventuali modificazioni aggiunte; 2) una copia conforme della deliberazione dell’organo sociale dell’associato che ha i poteri per chiedere l’associazione all’A.I.Co.L. nella quale dovrà essere indicato il nominativo o i nominativi dei delegati alle assemblee dell’Associazione ed il numero delle quote sociali che l’associato si impegna a sottoscrivere; 3) l’elenco delle cariche sociali; 4) tutti gli altri documenti che l’associato ritiene di produrre e il Consiglio di Amministrazione dell’A.I.Co.L. di richiederne in aggiunta ai precedenti.
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