ART.8
Gli associati sono tenuti a versare le quote sottoscritte e l’importo della tassa d’ammissione, con le modalità stabilite dall’art.14 dello Statuto Sociale.
ART.9
Gli associati cessano di far parte dell’associazione per recesso, nonché per scioglimento seguito dalla procedura di liquidazione.
ART.10 Nel caso di scioglimento di un ente associato, il liquidatore ha il diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, nella misura e con le modalità stabilite dall’art.12. Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di fallimento e di liquidazione coatta e amministrativa.
ART.11 Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito all’associato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione oppure che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa/consorzio. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell’associazione di stabilire se ricorrono i motivi che, in base al presente Statuto e alle norme di legge, legittimano il recesso.
ART.12
Il Consiglio di Amministrazione dell’associazione può escludere il socio che non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di cui all’art.27 nonché le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione della associazione, legalmente prese, che non adempia agli obblighi legalmente assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione, o sia moroso nel pagamento delle quote e della tassa d’ammissione, che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l’associazione o fomenti dissensi fra gli associati. Il rimborso delle quote al socio sciolto e posto in liquidazione o a quello receduto o escluso, sarà effettuato in misura mai superiore al valore della quota stessa. |