ART. 26
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra i non soci dell’assemblea, che durano in carica tre esercizi sociali.
ART. 27
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e dei conti dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci effettivi hanno tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.
ART. 28
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno approvato dal Consiglio d’Amministrazione. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e segretario generale, se saranno nominati, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici e degli uffici, se verranno costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti dell’associazione.
ART. 29
In qualunque caso di scioglimento dell’associazione, con la maggioranza stabilita nell’art. 21 al 1° e 2° comma, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento dell’associazione, l’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividenti eventualmente maturati non riscossi, deve essere devoluto ai fondi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.
ART. 30
Per quanto non previsto al presente statuto si applicano le norme di legge.
NORME TRANSITORIE
ART. I
Fino alla elezione dei nuovi organi sociali l’AICoL sarà amministrata da un comitato costituito, come da delibera del Comitato Esecutivo Generale, da Costalli Carlo, Bartolozzi Paolo, De Santis Enzo, Martino Giuseppe ed Inchingoli Antonio.
ART. II
I nuovi organi sociali saranno formalmente costituiti con la celebrazione della prima Assemblea nazionale AICoL che avrà luogo entro tre anni dalla fase costitutiva |