STATUTO
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E’ costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: “CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI S.r.L.”
ARTICOLO 2 – SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI La società ha sede in Roma. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi decentrate ed uffici operativi in Italia ed all’estero, nonché sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all’estero. Il domicilio di ogni socio, per i rapporti con la società è quello che – a cura del socio stesso – risulta annotato sul libro dei soci.
ARTICOLO 3 – DURATA La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.
ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale prevista dall’art. 34, comma 2° e segg. del Decreto Legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti dei contribuenti non titolari di lavoro autonomo e d’impresa e degli altri soggetti previsti dalla legge. La società, a tal uopo può, per conto dei suddetti utenti, svolgere le attività sostitutive dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quant’altro ad essa demandato per espressa disposizione legislativa, ministeriale o amministrativa, provvedendo ad inoltrare ai competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni dei redditi e la scelta dell’ otto per mille seccondo le modalità previste dalla legge. Potrà, inoltre, prestare attività di consulenza ed assistenza nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, provvedendo anche alla trasmissione telematica delle stesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 3° del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322 e dell’art. 2 del D.M. 31 luglio 1998. Al fine di garantire gli utenti da eventuali danni provocati dalla assistenza fiscale, la società è obbligata a stipulare una polizza assicurativa nei modi e nei termini di legge. La società può partecipare a consorzi o società consortili, costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di Centro di assistenza Fiscale. Potrà inoltre avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dall’associazione che ha costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alla predetta associazione, purchè l’attività venga svolta sotto il controllo del CAF, che neassume la responsabilità.
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