ART. 29
Il Congresso Generale è costituito dai delegati delle unioni provinciali eletti dai relativi congressi in rapporto alla media dei tesserati dell'intero quadriennio, secondo le norme del regolamento.
Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i Consiglieri Generali uscenti, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Presidenti Generali degli enti del Movimento ed i componenti la Consulta Generale dei Giovani.
Il Congresso Generale è convocato ogni 4 anni dal Consiglio Generale. Può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tre quinti dei membri del Consiglio Generale, due quinti dei Consigli Provinciali oppure 8 Consigli Regionali.
Il Congresso Generale esamina ed approva la relazione generale sull'attività svolta dal Movimento, definisce gli orientamenti generali dell'attività futura, elegge il Consiglio Generale.